Dopo l’entrata in vigore della legge 170/2010, i DSA sono un argomento di discussione un po’ dappertutto, ma cosa devono fare i genitori che sospettano che il loro figlio o la loro figlia possa avere un DSA? A chi si devono rivolgere? Che differenza c’è fra le varie figure coinvolte ?

Sospetto  DSA: Cosa fare?

Per effettuare una diagnosi ci si può rivolgere all’ASL del territorio di appartenenza, ad un libero professionista o a strutture sanitarie private, accreditate ai sensi della L.R. 51/09.

La diagnosi dovrà poi essere portata alla scuola che potrà così provvedere alla stesura e all’attuazione del PDP ( piano didattico personalizzato).

Non tutte le scuole possono accettare, a tal fine, qualunque diagnosi ma devono attenersi alle norme stabilite in merito dalla propria regione. Le diagnosi emesse prima del 2011 valgono in ogni caso perché prima di tale data non c’era nessuna restrizione sulla provenienza delle diagnosi che potevano essere ritenute valide dalla scuola.

In linea generale le diagnosi provenienti dalle ASL sono sempre accettate.

La differenza è per quelle di altra provenienza.

  • Ci sono regioni che accettano tutte le diagnosi private pervenute alla scuola;
  • altre che accettano solo quelle di privati ma convalidate dall’ASL ;
  • altre solo quelle provenienti da centri accreditati e altre ancora solo quelle provenienti dall’ASL (o dalle Aziente Ospedaliere e Universitarie e dalle IRCSS).

Qualora la Regione di appartenenza non avesse ancora regolamentato la questione, la nota del MIUR (prot. 3573 del 26 maggio 2011) consente ai dirigenti scolastici di considerare valide le diagnosi redatte da soggetti non appartenenti al SSN per attuare le misure educative e didattiche, fino a quando la regione non avrà regolamentato la questione.